Come ottenere il Congedo Parentale

congedo parentale

Lo Stato garantisce a tutti i genitori un’indennità conosciuta con il nome di congedo parentale, questo per riconoscere a tutti i genitori il diritto di prendersi cura dei propri bambini facendo una pausa retribuita dal lavoro.

Un tempo il congedo parentale veniva chiamato maternità perché ad uso esclusivo della mamma, mentre oggi grazie al congedo parentale anche il padre può prendersi una pausa dal lavoro una volta nato il bimbo.

Congedo Parentale: come ottenerlo

Grazie al congedo parentale è possibile dare ai genitori il diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo pari a 10 mesi massimo 11, e sino al 12esimo anno di età del bambino. In questo caso il periodo che spetta per il congedo può essere preso per intero, oppure frazionato in ore, giorni, settimane o mesi.

La madre che ha un bambino che necessita di assistenza potrebbe astenersi per un periodo continuativo non superiore ai sei mesi, il padre può scegliere di assentarsi dal lavoro per non più di 7 mesi. Infine, se entrambi i genitori del congedo parentale questi non possono superare insieme gli 11 mesi in totale.

A chi è concesso il congedo parentale

Il congedo parentale è concesso ad alcune specifiche categorie di lavoratori. La legge prevede che questo sia assegnato a:

  • i lavoratori dipendenti privati e pubblici: questi possono chiedere sino a un massimo di 10 mesi, o di 11 mesi in due.
  • i lavoratori autonomi: in questo caso le madri possono astenersi da lavoro solo per 3 mesi nel primo anno di vita del bambino. I padri lavoratori autonomi, invece non possono richiedere il congedo parentale.
  • I lavoratori parasubordinati: coloro che non sono pensionati e che non prevedono altre forme previdenziali, possono ottenere un congedo parentale pari a 3 mesi entro il primo anno di vita.
  • I lavoratori iscritti alla gestione separata, i lavoratori a domicilio, e a progetto possono anch’essi richiedere il congedo parentale pari a 3 mesi nel primo anno di vita del bambino.
  • Anche i genitori che hanno figli adottivi possono richiedere il congedo parentale entro gli otto anni dal momento in cui il bambino entra in famiglia. Questo non può essere richiesto nel caso in cui il figlio adottivo abbia compiuto la maggiore età.

Inoltre sono in vigore anche alcune estensioni per il congedo parentale, che prevedono però un periodo di astensione dal lavoro non retribuito o retribuito solo parzialmente.

La prima estensione prevede la possibilità di ottenere l’estensione sino ai 12 anni del bambino ma senza avere alcuna retribuzione.

Nel caso si usufruisca dell’estensione sino ai 6 anni del bambino il congedo retribuito sarà pari al 30% dello stipendio.

Infine, nel caso l’estensione del congedo, sempre oltre i 10 mesi previsti dalla legge, venga richiesto sino agli 8 anni del bambino, questo verrà retribuito con il 30% dello stipendio. In questo caso il 30% dello stipendio viene fornito solo alle famiglie che vivono un disagio economico.

Come presentare la domanda all’Inps

La domanda per il congedo parentale può essere richiesta all’Inps sia dalla madre sia dal padre qualora questi rientrino nelle categorie sopracitate. Quando il lavoratore desidera avvalersi di questo diritto è necessario presentare una specifica domanda attraverso il portale telematico dell’Inps.

La domanda per il congedo parentale, può essere presentata ho direttamente dal lavoratore che ne fa richiesta, mediante l’identificazione al portale Inps, oppure dal CAF, patronato o commercialista.

Se si desidera inviare l’istanza da soli è necessario provvedere innanzi tutto alla registrazione al portale Inps e richiedere il Pin, per accedere ai servizi telematici. Una volta ottenute le credenziali è possibile entrare nella propria pagina privata e provvedere alla domanda.

Per fare la domanda bisogna innanzi tutto entrare nella sezione dove sono presenti tutti i moduli per le domande a sostegno del reddito. Quella per il congedo parentale che può essere richiesta sia per la maternità o paternità, sia nel caso che il bambino abbia esigenze speciali, si trova nella sezione Maternità.

Dopo aver cliccato sul modulo sarà possibile compilare tutti i campi previsti, procedere alla conferma dei dati e infine attendere che questa sia confermata e protocollata. Infine, a questa bisogna ricordare di allegare tutti i documenti richiesti per confermare la necessità del congedo di maternità e di paternità.

Inoltre devono essere presenti tutti i documenti necessari alla liquidazione della prestazione che è stata richiesta dal genitore.

Congedo parentale: da quando inizia?

Una volta che il congedo parentale è stato accettato dall’Inps, questo diviene esecutivo e ricorre dal giorno stesso in cui è stata accettata la domanda, se questa è stata presentata prima che iniziasse il congedo.

Invece se la domanda è stata presentata nel periodo in cui già spettava il congedo parentale per maternità o paternità, il congedo inizia dal giorno di accettazione, ma poi è possibile recuperare il periodo in cui si è lavorato nonostante spettasse il congedo.

Infine, la domanda andrebbe comunque presentata al datore di lavoro 15 giorni prima, dell’inizio della prestazione o comunque prima dell’accettazione. In questo modo il datore di lavoro può provvedere a un’eventuale sostituzione del lavoratore durante il suo periodo di assenza.

Congedo parentale: ferie, festiità e malattia

Tutti i genitori che richiedono il periodo di congedo parentale possono richiedere durante questo periodo la malattia e la fruizione di tutti i diritti in merito. Ciò però è possibile solo nel caso in cui questa sia stata debitamente documentata e notificata all’Inps. In questo caso verrà dunque inviata la visita medica fiscale a casa per controllare che ci siano davvero i presupposti per mettersi in malattia.

Una volta che il periodo di malattia è terminato è possibile nuovamente riprendere il periodo di congedo parentale assegnato. Nel caso in cui la malattia venga invece richiesta dopo il termine del congedo parentale, senza la ripresa di nemmeno un giorno di attività lavorativa, è possibile comunque richiedere il periodo di malattia. In questo caso, bisognerà sottoporsi comunque a una visita fiscale, e sarà il medico a predisporre i giorni di malattia. 

Infine, anche le ferie, le festività, le vacanze pasquali e natalizie, la domenica e il sabato che cadono tra il periodo di congedo e quello per la ripresa del lavoro, non devono essere calcolati come giorni del periodo di congedo, ma devono essere usufruiti dal lavoratore nelle normali condizioni previste dalla legge.