Fondo Garanzia TFR e crediti di lavoro

Fondo Garanzia TFR

Il cosiddetto Trattamento di fine rapporto (TFR) è un elemento fondamentale a favore del lavoratore dipendente, che, sia in caso di dimissioni volontarie che di licenziamento, può in questo modo usufruire di una “liquidazione”, ovvero di una somma di denaro maturata nel corso degli anni di lavoro nell’azienda.

Ttale importo è calcolato sommando, per ogni anno, una quota pari alla retribuzione annuale diviso 13,5, alla quale viene aggiunta la rivalutazione dell’importo accantonato fino all’anno precedente.

Fondo Garanzia TFR: come funziona

Il lavoratore subordinato, così, non si ritroverà improvvisamente, una volta conclusasi la sua esperienza di lavoro, senza alcuna fonte finanziaria disponibile. Capita non di rado, però, che il proprio datore di lavoro sia insolvente in quest’ambito, o che l’azienda in cui si è offerta la propria prestazione professionale sia in fase di fallimento e simili, per cui non si riceve il TFR di diritto a seguito del termine del proprio rapporto professionale con l’azienda in questione.

Per fortuna, la legge già da tempo è intervenuta in tale direzione, per salvaguardare il lavoratore dipendente, istituendo il Fondo di garanzia per il TFR (articolo 2, legge 29 maggio 1982, n. 297), il quale consente a quest’ultimo di ricevere il TFR che gli spetta da parte dell’INPS, che in questo caso va a sostituirsi al datore di lavoro insolvente.

Non solo: con il decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 80, (articoli 1 e 2) tale fondo è stato esteso anche ai crediti di lavoro, in particolare alle ultime tre mensilità maturate prima della cessazione del rapporto di lavoro, tredicesima e quattordicesima, eventuali prestazioni di malattia e maternità.

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, invece, non è tenuto a pagare, mediante il Fondo di garanzia, eventuali indennità per ferie non godute, mancato preavviso e malattia a suo carico, che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare. Il Fondo di garanzia per il TFR viene alimentato dagli stessi datori di lavoro, con un contributo dello 0,20% della retribuzione imponibile o, nel caso dei dirigenti di aziende industriali, dello 0,40%, e afferisce alla “Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti”.

Chi può accedere al Fondo di garanzia del TFR?

Questo servizio INPS può essere richiesto da tutti quei lavoratori subordinati a datori di lavoro che abbiano versato il proprio contributo in tale fondo, a patto che si sia verificata la condizione necessaria per potersi avvalere del diritto di ricevere il TFR, cioè la cessazione del rapporto di lavoro.

Possono richiedere l’intervento del fondo INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, anche gli eredi del lavoratore dipendente (“coniuge e figli e, se viventi a carico, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo” – art. 2122 del Codice Civile), i cessionari del TFR a titolo oneroso e i soci di cooperative di lavoro, a patto che risultino in regola con i versamenti contributivi.

Sono ovviamente esclusi dal beneficio del Fondo di garanzia del TFR quei lavoratori il cui Fondo di garanzia è gestito da altri enti previdenziali o dallo stesso INPS ma presso altri fondi: giornalisti professionisti (INPGI), agricoltori (ENPAIA), dipendenti della Pubblica Amministrazione, lavoratori iscritti al Fondo Esattoriali (gestito sempre dall’INPS) e al Fondo Dazieri (gestito da CONSAP S.p.A.).

Come presentare la domanda

La novità più grande sta proprio nel servizio INPS on line che consente al lavoratore, dal 1 aprile 2012, di compilare e inoltrare la domanda telematicamente, senza doversi necessariamente avvalere di intermediari, quali avvocati e patronati, accedendo al servizio dedicato ai dipendenti privati – Domanda Fondi di garanzia (Cittadino) – tramite il proprio PIN INPS.

In alternativa, è comunque possibile rivolgersi a patronati e intermediari dell’Istituto previdenziale o contattare il numero gratuito 803 164, da rete fissa, o il numero 06 164 164, da telefono mobile.

La domanda di richiesta del TFR attraverso il Fondo di garanzia INPS verrà indirizzata alla sede territorialmente competente e i documenti necessari possono essere allegati on line.

La documentazione richiesta per l’accesso al Fondo di garanzia INPS per il TFR varia a seconda delle circostanze e, in particolare, a seconda che il datore di lavoro sia stato soggetto o meno a procedure concorsuali.

Per poter accedere al fondo, in linea generale, il lavoratore dovrà dimostrare la sussistenza dei seguenti presupposti:

  • cessazione del rapporto di lavoro
  • insolvenza da parte del suo ex datore di lavoro
  • accertamento dell’esistenza del credito relativo al TFR e alle eventuali ultime tre retribuzioni mensili maturate
  • in caso di procedura concorsuale, l’apertura dell’istanza di fallimento della sua ex azienda o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o procedura di liquidazione del patrimonio

in caso di mancanza dei requisiti previsti dalla Legge Fallimentare (L. 267/42) per l’avvio di una procedura concorsuale, il tentativo di pignoramento non riuscito nei confronti dell’azienda e l’insufficienza delle garanzie patrimoniali dell’ex datore di lavoro.

In caso di datore di lavoro assoggettato a una procedura concorsuale, come il fallimento della sua azienda, il lavoratore dipendente, per ottenere il TFR dal fondo INPS, dovrà allegare alla domanda soltanto il provvedimento del giudice che dichiara il fallimento e che ammette il credito del lavoratore nello stato passivo della procedura.

Nel caso in cui, invece, il datore di lavoro non possegga i requisiti previsti dalla Legge Fallimentare (non aver superato, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, il valore di € 300.000 per l’attivo patrimoniale e di € 200.000 per i ricavi lordi e avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a € 500.000), per cui l’istanza di fallimento a suo carico venga rigettata, il lavoratore subordinato, per poter ricevere il TFR dal Fondo di garanzia INPS, dovrà presentare l’atto di pignoramento dell’azienda non andato a buon fine e dimostrare l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del suo ex datore di lavoro, tale da renderlo insolvente nei suoi confronti.

Nella scheda dedicata al servizio sul sito dell’INPS potrai trovare nel dettaglio tutta la documentazione necessaria all’accesso al Fondo di garanzia per il TFR per ciascun caso previsto.

Tieni presente, però, che il diritto di ricevere il TFR si prescrive in soli 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e in 10 anni, se riconosciuto con sentenza passata in giudicato.

Per quanto riguarda, invece, i crediti di lavoro, diversi dal TFR, come le ultime tre mensilità maturate, questi possono essere soddisfatti al lavoratore mediante il fondo INPS purché non siano precedenti 12 mesi dalla data del ricorso per la procedura concorsuale o per la tutela dei crediti di lavoro, mentre, nel caso in cui l’azienda non sia fallita, 12 mesi dalla data del licenziamento o delle dimissioni del dipendente. Le somme spettanti al lavoratore dal Fondo di garanzia INPS per il TFR e i crediti di lavoro vengono poi liquidate entro 60 giorni dalla richiesta, opportunamente rivalutate e comprensive degli interessi legali.