Il Calcolo degli Interessi legali 2019

calcolo interessi legali

Gli interessi legali devono essere calcolati sulla base di un tasso che viene sempre stabilito seguendo la legge e le indicazioni dell’articolo 1284 c.c. Quest’articolo prevede che gli interessi legali siano anno dopo anno determinati sempre dal Ministero dell’Economia delle Finanze e che non debbano superare le soglie di anatocismo e usura.

Interessi Legali: cosa sono

Infatti, questi vengono segnalati attraverso un decreto che viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il calcolo avviene sulla base del rendimento medio lordo annuale dei Titoli di Stato. La durata del tasso per gli interessi legali non deve superare i dodici mesi, e bisogna tenere conto del tasso dell’inflazione che dev’essere registrato sempre nel corso degli anni.

Il tasso degli interessi dev’essere stabilito entro il 15 dicembre, questo poi varrà per l’anno successivo, ipoteticamente se questo non viene emanato entro questa data, il tasso dovrebbe rimanere invariato. In realtà però non succede mai che non venga emanato il decreto sugli interessi legali.

Interessi legali: a cosa servono

Quando si parla s’interessi legali, spesso ci si chiede in quale ambito questi vengano e debbano essere applicati. Gli interessi solitamente vengono applicati in materia di rapporti tra le parti. Questo succede nel momento in cui non vi è alcun patto tra il creditore e il debitore. Infatti, se sussiste un patto scritto allora si applicheranno degli interessi superiori a quelli legali. Nel caso in cui, invece, non si applichi alcun patto scritto, allora si dovranno applicare quelli legali. Ad esempio, non possono essere considerati interessi legali quelli che trovano applicazione nei rapporti bancari. Naturalmente, anche se gli interessi delle banche sono superiori a quelli legali questi non possono comunque superare il limite della soglia di usura.

Interessi legali e moratori: quali sono le differenze

Può succedere che si faccia confusione tra gli interessi moratori e quelli legali. In realtà questi si differenziano tra loro, e hanno entrambi compiti ben precisi. Innanzi tutto, bisogna ricordare che la mora viene applicata nel momento in cui il debitore alla scadenza del termine di pagamento non ha provveduto a saldare il debito. Quando scade il termine e non vi è saldo dunque entrano in vigore gli interessi di mora. Questi interessi devono essere comunicati obbligatoriamente al debitore attraverso una dichiarazione formale e legale, che permetta al debitore di rientrare prima che questi aumentano nel tempo.

Dunque a differenza di quelli legali, gli interessi di mora hanno la finalità di sanzionare il debitore al fine di risarcire il creditore. Gli interessi di mora, solitamente sono dovuti in base al tasso legale, solo nel caso in cui gli interessi applicati in precedenza erano più elevati di quelli del tasso legale.

Naturalmente, le parti che hanno stabilito un contratto vincolante, potrebbero portare il debitore a dover pagare degli interessi di mora, maggiori rispetto a quelli legali, rimanendo sempre nel rispetto delle leggi contro l’usura.

Quando si pagano gli interessi legali?

Gli interessi legali, sono dovuti nel momento in cui alla scadenza del credito, non c’è stato un pagamento. L’applicazione però è prevista solo se il credito è liquido e solo nel caso in cui questi non siano stati contrattualizzati. In casi diversi, gli interessi dovuti prendono il nome di mora in caso di contratti tra le parti, come ad esempio quelli bancari, come previsto dall’articolo 1224 del codice civile.

Secondo quanto previsto dalla legge è possibile che vi sia un accumulo nel tempo degli interessi legali, e ciò avviene anche con la rivalutazione monetaria. Questo cumulo avviene nel momento in cui vi siano delle obbligazioni di valore, come per esempio quando il credito non è costituito da un’obbligazione pecuniaria, e nel momento in cui vi è un risarcimento dei danni che però non deriva da un inadempimento contrattuale.

Secondo il decreto legge del 9 ottobre del 2002, e aggiornato con il decreto legislativo n.192 del 9 novembre del 2012, prevede che se i termini di pagamento non siano stati stabiliti nel contratto, intercorrono gli interessi legali, e non di mora, alla scadenza di uno specifico termine legale.

I termini legali, dunque intercorrono nel momento in cui:

si sia ricevuta una fattura e il debitore non abbiamo provveduto al suo pagamento entro trenta giorni
dopo trenta giorni dal ricevimento di merci o servizi, e nel momento in cui non è stata prestabilita una data per il pagamento della fattura.
In genere dopo 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta del pagamento.

Calcolo degli interessi legali

Gli interessi legali vengono calcolati sempre su base annuale e in base al tasso d’interesse annuo, questo vale per tutti gli anni anche quelli bisestili.

Quando si deve effettuare il calcolo degli interessi legali, bisogna considerare innanzi tutto quale sia il capitale sulla quale bisogna effettuare il conto. Dopo di che questi non vengono aggiunti naturalmente al capitale che li ha prodotti, in questo modo non possono maturare a loro volta degli interessi.

Quando ciò avviene, invece, si parla di anatocismo e non d’interessi legali.

Quindi per riuscire a calcolare gli interessi legali è necessario seguire una formula precisa. La formula è:

I = C x i x t.

I termini di questa formula indicano come segue:

I: gli interessi legali.

C: il capitale investito

i: il tasso d’interesse che viene applicato a seconda delle disposizioni del Ministero delle Finanze, mediante decreto annuo entro il 15 dicembre dell’anno precedente.

t: il tempo, ossia i giorni che passano e che fanno maturare così gli interessi legali.

Dunque, questi interessi devono essere applicati sempre nel momento in cui non sussiste nessun contratto, o nel caso in cui all’interno del contratto non siano stati fissati gli interessi di mora in caso di ritardo nel pagamento. Quindi, nel momento in cui si applica questa formula bisogna considerare che gli interessi devono essere legati a quelli previsti dalla legge e quindi applicati in misura legale.