Opposizione decreto

opposizione decreto

Un’opposizione al decreto ingiuntivo avviene nel momento in cui l’ingiunto, ossia colui che è sottoposto all’ingiunzione mediante un atto giudiziario che presenta un ordine di pagamento, impugna il decreto.

Opposizione decreto ingiuntivo: come ottenerla

L’opposizione decreto ingiuntivo serve dunque ad avviare un procedimento giuridico che permette all’ingiunto di non pagare la somma richiesta. Solitamente l’ordine di pagamento che invia il Tribunale o il Giudice di Pace, ha una durata di 40 giorni e può interessare anche le pmi e le singole partite iva.

Quindi per impugnare il decreto sarebbe necessario agire entro 40 giorni dalla notifica dell’atto. Questa istanza non serve per evitare il pagamento a prescindere, questo serve solo nel caso in cui si ritenga, e sia realmente ingiusta la condanna al pagamento delle somme richieste dal creditore.

Cos’è e come funziona l’Opposizione decreto

Quando un creditore vanta una somma può richiedere l’intervento del giudice al fine di ottenere il pagamento delle somme da parte del suo debitore. Il creditore deve rivolgersi al Giudice di Pace nel caso in cui voglia aprire un decreto ingiuntivo che prevede un risarcimento inferiore o pari ai 5000 mila euro. Prima però conviene sempre controllare se la partita iva è attiva facendo una visura sul registro imprese.

Se le somme superano i 5000 mila euro o nel caso di crediti non competenti del giudice di Pace, allora bisognerà rivolgersi al Tribunale competente per tali crediti.

Ci si può avvalere del decreto ingiuntivo nel caso in cui:

  • il cliente non abbia saldato la fattura
  • oppure il cliente ha pagato un bene ma non gli è stato consegnato
  • il lavoratore non è stato pagato dal datore di lavoro
  • il locatore non abbia ottenuto il pagamento per l’affitto

Questi sono solo alcuni dei casi in cui il debitore può ricevere una notifica dagli Ufficiali giudiziari per la richiesta di pagamento di un decreto ingiuntivo. Per emettere il decreto, il creditore deve rivolgersi a un avvocato, questo poi provvederà a depositare in cancelleria al Giudice di Pace o al Tribunale, l’istanza e i documenti per il pagamento del debito.

Una volta che il debitore riceve la notifica per mezzo dell’ufficiale giudiziario è possibile che questo decida di opporsi al decreto ingiuntivo. L’opposizione può avvenire sia riguardo alle somme che sono state iscritte a ruolo, sia nel caso in cui si considerino errate le spese legali che sono state attribuite.

Nel secondo caso, ossia se si ritiene che sia errato il costo delle spese legali, bisogna procedere con un’opposizione decreto, non dinanzi al giudice, ma attraverso un Atto di Citazione. L’atto di citazione deve poi essere inviato con una raccomandata con ricevuta di ritorno al giudice e all’interno di questa lettera bisogna spiegare il perché ci si sta opponendo al pagamento di determinate somme.

L’opposizione decreto da parte del debitore, in ogni caso, non si può presentare oltre 40 giorni dopo la notifica dell’atto. Una volta che il termine è stato superato, allora il debitore avrà tacitamente accettato le somme che gli sono state imputate da pagare. Quindi si dovrà provvedere al pagamento del decreto, se non si paga, il giudice provvederà a emettere un decreto esecutivo per il pignoramento dei beni intestati al debitore.

Come esercitare l’opposizione a decreto

Prima che si giunga al pignoramento del conto corrente, in ogni caso, il debitore ha 10 giorni dopo i 40 previsti per l’opposizione per scegliere di pagare il debito, senza che si emetta un pignoramento dei beni.

Se anche quest’avviso viene ignorato, allora il debitore sarà costretto ad attivare un’istanza per la riscossione del credito, e si provvederà così al pagamento di quest’ultimo mediante il pignoramento dei beni.

Il pignoramento dei beni prevede che questi vengano messi all’asta, nel caso non vi siano beni da vendere, si procederà al pignoramento dei conti bancari. Nel momento in cui non bastano i soldi presenti sul conto corrente, si procederà con un’istanza del giudice e presentata dall’avvocato del creditore, alla richiesta di fallimento.

Per procedere all’opposizione al decreto ingiuntivo prima di procedere all’azione giudiziaria mediante l’avvocato è possibile ricorrere alla mediazione. La mediazione è quell’evento che succede la domanda giudiziaria.

Come funziona la mediazione?

Facciamo un esempio: Nel caso in cui la banca abbia emesso un decreto ingiuntivo nei confronti di un’azienda che non ha pagato le rate del prestito, l’azienda può scegliere di opporsi al decreto e richiede la revoca del decreto ingiuntivo. Dopo la richiesta, il giudice deve concedere l’esecuzione del ricorso e al contempo entro 15 giorni deve fornire la domanda di mediazione obbligatoria tra le due parti.

La mediazione obbligatoria, però potrebbe non essere attivata da entrambi le parti. In questo caso, se non si desidera utilizzare questo strumento di mediazione. Il giudice dovrà interpretare l’omessa mediazione prendendo in esame due orientamenti.  

Il primo orientamento è quello maggioritario, quindi in questo caso l’onore della mediazione grava sul debitore che ha chiesto l’opposizione. Quindi se si procede all’opposizione senza mediazione, non si potrà revocare il decreto ingiuntivo.

Il secondo orientamento è quello minoritario: in questo caso l’onore della mediazione grava sul creditore. In questo caso se è il creditore a opporsi alla mediazione e ai suoi oneri, il Giudice disporrà la revoca del decreto ingiuntivo.

Quindi in sostanza, non ci si può opporre alla mediazione, perché in entrambi i casi bisognerebbe o pagare le somme dovute, oppure rinunciare alla disposizione del decreto ingiuntivo.

Opposizione decreto: termini e condizioni

Come abbiamo anticipato, l’opposizione decreto dev’essere presentata al Giudice entro i 40 giorni previsti per il pagamento, dopo il ricevimento della notifica per mezzo dell’Ufficiale giudiziario. Nel caso in cui non si sia provveduto a opporsi durante questi giorni, allora si avvierà la procedura di pagamento. In caso di mancato pagamento, il giudice disporrà il pignoramento dei beni.

Nel caso di imposizione del decreto ingiuntivo entro i 40 giorni previsti, allora si disporrà la fissazione dell’udienza per entrambi le parti non oltre 30 giorni dal termine minimo di comparizione che è pari a 90 giorni. Questo vuol dire che l’udienza sarà prevista entro 120 giorni dalla data di notifica dell’atto.

Durante il giudizio, il giudice dinanzi a prove effettive e reali che il debitore non debba realmente corrispondere tali somme, potrà decidere di rigettare il decreto ingiuntivo e quindi eliminare il debito che era stato richiesto. In alcuni casi, il giudice potrebbe togliere il decreto solo da alcune somme, in altri invece può richiedere al debitore di provvedere al pagamento del decreto ingiuntivo entro 10 giorni dalla sentenza.