RITA: Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

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La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, detta RITA, è una forma di pensione integrativa che consente di avere un reddito mensile in attesa della pensione dell’Inps vera e propria.

Cos’è il RITA

Consulenti del Lavoro hanno realizzato un vademecum con alcuni utili consigli su come accedere al RITA, vediamo insieme come fare.

Con le modifiche che sono intervenute nella disciplina delle forme pensionistiche complementari, con la manovra finanziaria del 2018 è stata riconosciuta la RITA come unica forma di prestazione anticipata di previdenza complementare.

L’autorità di vigilanza sui fondi pensione, il Covip, ha fornito delucidazioni circa il chiarimento sull’erogazione oltre alle indicazioni per il recepimento da parte degli Statuti e dei Regolamenti sui fondi.

Chi può accedere al RITA:

La RITA è accessibile qualora vi siano determinati presupposti:

  • primo caso “erogazione anticipata in un periodo di anticipo di massimo cinque anni”: Caratteristiche: termine del rapporto di lavoro; non più di cinque anni alla maturazione dell’età  per la pensione di vecchiaia; requisito contributivo minimo di 20 anni
  • secondo caso “erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di dieci anni”; Caratteristiche: inoccupazione superiore a 24 mesi, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, non più di dieci anni alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia

In entrambi i casi sono necessari anche 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare.

RITA: quando viene erogata

La RITA comincia ad essere erogata dall’istante in cui la richiesta viene accettata da parte del fondo fino a quando si raggiunge l’età per la pensione di vecchiaia. La RITA viene erogata in modo frazionato, in tutto o in parte, secondo le richieste dell’iscritto del capitale previdenziale accumulato. L’erogazione potrà avvenire secondo una periodicità massima di tre mesi.

La Covip ha puntualizzato che il montante che confluirà nella RITA sarà investito nel settore con un rischio basso salvo che il titolare non disponga diversamente in fase di attivazione. Tuttavia l’autorità di vigilanza sui fondi pensione permette la possibilità di sostituire il comparto originario in corso di erogazione. Questo sistema vene chiamato switch con il vincolo che tra un cambio e l’altro devono passare almeno dodici mesi.

La prestazione, secondo quanto dichiarato dall’autorità, può essere anche revocata. In questo caso l’erogazione del montante dedicato alla Rita si interrompe e la posizione continuerà a seguire le regole ordinarie di fase di accumulo. Lo strumento di revoca subentrerà anche in caso di cambio di fondo pensione.

Vantaggi del RITA

Uno dei vantaggi della RITA è il regime fiscale particolarmente conveniente. Gode infatti di un regime agevolato con una previsione di due logiche in riferimento all’aliquota applicata e alla formazione dell’imponibile fiscale della RITA.

La RITA è uno strumento molto utile anche per chi ha avuto accesso alla pensione anticipata di primo pilastro, quando mancano non più di cinque anni a all’età prevista per la pensione . L’età che deve essere presa in considerazione per la RITA è quella disciplinata dalla normativa vigente per cui per la RITA erogata fino al 31 dicembre 2018 i requisiti sono 66 anni e 7 mesi e per il 2019 è stato già fissato l’aumento di cinque mesi con un margine temporale di 67 anni.

La RITA rappresenta quindi un ponte previdenziale che consente di accedere alla somma accumulata con largo anticipo rispetto alla busta arancione della pensione inps. Inoltre è la prima prestazione di previdenza complementare che supera il principio del pro rata temporis. Infine è la prima prestazione che parifica le regole sia per i dipendenti pubblici che privati.

RITA: quando è prevista

  • Un soggetto con una inoccupazione con un periodo superiore a due anni e al quale mancano dieci anni per raggiungere la pensione di vecchiaia può scegliere per il riscatto totale oppure per la RITA.
  • Un soggetto che venga inespertamente e improvvisamente colpito da invalidità permanente, che interrompe il rapporto di lavoro e si trovi a cinque anni di distanza dalla pensione potrà chiedere il riscatto o in alternativa la RITA.
  • Il soggetto che interrompe l’attività lavorativa per pensione anticipata ed ha maturato cinque anni di pensione al sistema di previdenza complementare può scegliere per la RITA o per la prestazione ordinaria.
  • Un soggetto che accede all’esodo incentivato/isopensione/fondo esuberi, che abbia maturato 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare, con 20 anni di contributi nel regime obbligatorio e che si trovi a 5 anni di distanza dalla pensione di vecchiaia, potrà optare per la RITA oppure restano possibili le facoltà già ammesse dalla Covip e dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.399/2008: riscatto parziale al 50% fiscalmente agevolato; per la restante parte potrà chiedere il riscatto per perdita dei requisiti ovvero attendere la maturazione dei requisiti pensionistici e richiedere la prestazione ordinaria capitale/rendita. Infine, se il piano di esodo colloca il soggetto in una distanza temporale superiore a 5 anni dall’età per la pensione di vecchiaia, allora l’interessato potrà chiedere la RITA decorso un periodo di inoccupazione superiore a 24 mesi.