Scadenza IMU 2018

La scadenza IMU nel 2018 prevede innanzi tutto un acconto da versare entro il 18 giugno dell’anno in corso, e l’acconto da versare solitamente è pari al 50% dell’intera imposta.

Il pagamento totale o comunque il saldo dell’IMU, invece, dev’essere effettuato entro il 17 dicembre: in quest’ultima rata si paga il restante 50%, oppure si può provvedere al pagamento dell’intera somma dovuta.

La scadenza IMU è molto semplice da rispettare, ma vediamo chi deve pagarla e quali sono i codici per il pagamento e tutte le altre informazioni riguardanti l’IMU, compreso il codice tributo per l’F24.

Scadenza IMU: chi deve pagare

La scadenza IMU non interessa coloro che sono proprietari di un’unica abitazione dove è fissata la residenza. Infatti, l’IMU non si applica alla prima casa. Attenzione, però, se la casa è classificata in categorie di lusso, quali la A/1, A/8 e A/9 allora bisognerà procedere al pagamento, anche se questa è l’unica casa di residenza della famiglia.

Invece, devono pagare l’IMU, tutti coloro che:

  • sono proprietari di più fabbricati. In questo caso la tassa si applica dalla seconda abitazione intestata in poi.
  • Sono intestatari di aree fabbricabili. (es: dei terreni che possono essere adibiti alla costruzione di un’abitazione)
  • Possiedono un diritto di godimento reale su una seconda abitazione come: l’usufrutto o enfiteusi.
  • Hanno una concessione in una specifica aree demaniale
  • Chi ha immobili in affitto, oppure coloro che hanno immobili in fase di costruzione

L’IMU è una tassa che dev’essere pagata anche da coloro che hanno solo una percentuale dell’immobile intestato. Quindi anche se l’immobile è di più persone, questa dev’essere pagata in base alla percentuale di possesso.

Nelle case di lusso che fanno parte delle categorie che abbiamo sopracitato, l’IMU può invece non essere pagata dai vedovi, e dagli eredi della casa.

Nel caso in cui l’immobile di lusso, sia assegnato dal tribunale, in seguito alla separazione a uno dei coniugi, sarà quello che dovrà pagare la tassa sulla casa. Invece, il coniuge non assegnatario non dovrà versare alcuna imposta, perché non ha nessun diritto reale di godimento sull’abitazione.

Come calcolare l’IMU

La scadenza IMU si sta avvicinando, se vuoi sapere però quanto dovrai pagare per assolvere a questa tassa, allora avrai bisogno del giusto coefficiente di calcolo per l’IMU. Il coefficiente di calcolo per l’IMU dev’essere moltiplicato alla rendita catastale.

Questo calcolo è segnalato e previsto dall’articolo 214 della legge del 2011: la legge ha fissato che per i fabbricati che sono iscritti al catasto, debbano avere un valore catastale che è pari all’ammontare delle rendite, queste poi sono rivalutate del 5% e infine moltiplicate per il coefficiente dell’IMU:

  • I fabbricati che fanno parte dei gruppi catastali A (esclusa A/10), o delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 devono effettuare il calcolo applicando il coefficiente 140.
  • I fabbricati che sono classificati nella categoria: Istituti di credito e istituti di cambio e assicurazione devono applicare il coefficiente 80. Questo coefficiente vale anche per la categoria catastale A/10 ossia quella degli studi privati e degli uffici.
  • Tutti i fabbricati che sono classificati nel gruppo catastale B quello dedicato alle strutture ad uso collettivo e quelle che fanno parte della categoria C/3 (i laboratori adibiti alle arti e mestieri), tutti i fabbricati e i locali adibiti alla pratica sportiva (C/4) e tutti gli stabilimenti termali e balneari (C/5) devono moltiplicare per il coefficiente IMU 140.
  • I fabbricati che invece fanno parte del gruppo D, ossia le categorie speciali a fine della produzione per il settore terziario, esclusi quelli della categoria D5 (che abbiamo già nominato), devono moltiplicare il tutto per il coefficiente IMU 65.
  • Infine, i fabbricati che fanno parte della categoria catastale C1, quella riferita alle botteghe e ai negozi, deve pagare il coefficiente IMU pari a 55.

Ci sono, infine, delle unità immobiliari che al risultato della moltiplicazione dei coefficienti con la rendita catastale, possono usufruire di una ulteriore riduzione del 50% sulla base imponibile. Questa è usufruibile solo da coloro che hanno fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico, come previsto dalla legge 42 del 2004.

Anche i fabbricati che sono indicati come: inabitabili, inagibili e di fatto inutilizzabili, possono usufruire di uno sconto del 50% sulla base dell’imponibile dell’IMU.

Come pagare l’IMU? I codici tributo

I codici tributo per il versamento dell’IMU servono a identificare il fabbricato o l’immobile per il quale si sta effettuando il pagamento della tassa. Il codice tributo dev’essere utilizzato per compilare il modello F24 rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. Il modello F24 una volta compilato può essere pagato presso: uffici postali e banche, o telematicamente.

I codici tributo che si possono utilizzare per pagare l’IMU sono:

  • 3912: per le abitazioni e pertinenze
  • 3913: per i fabbricati a uso strumentale o rurali
  • 3914: per i terreni
  • 3916: per le aree che possono essere soggette a fabbricazione
  • 3819: per gli altri fabbricati diversi da quelli sopracitati
  • 3923: per pagare gli interessi su un accertamento
  • 3924: per procedere al pagamento delle sanzioni comunali
  • 3925: per gli immobili che fanno parte del gruppo catastale D-STATO
  • 3930: per gli immobili che rientrano nel gruppo catastale D-INCREMENTO COMUNE

Scadenza IMU: come pagare il ravvedimento operoso

Insieme alla scadenza IMU del 2018 è possibile effettuare il ravvedimento operoso, ossia provvedere al versamento per l’IMU del 2017, insieme alla sanzione. Se si omette nuovamente il pagamento della rata dell’anno precedente, la sanzione tributaria aumenterà nella misura del 30% dell’imposta.

Il ravvedimento operoso dunque permette di effettuare i pagamenti omessi negli anni precedenti prima che si verifichi l’accertamento della violazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Se invece, vi è stata già segnalata la multa da pagare in merito, allora si dovrà procedere al pagamento tradizionale del modello F24, sia per l’anno in corso sia per l’anno sanzionato.

Il Ravvedimento può essere effettuato anche per l’IMU del 2018, il primo può avvenire entro 14 giorni dalla scadenza IMU. In questi casi si versa una sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo nel pagamento.

Se si fa il ravvedimento tra il quindicesimo giorno e il 30esimo giorno dopo la scadenza, la sanzione sarà pari all’1,5% per ogni giorno successivo alla data di scadenza.

Infine, oltre i 90 giorni dalla scadenza del pagamento ordinario la sanzione sarà pari al 1,67%.