Guida alla Scia: Segnalazione Certificata di Inizio Attività

scia Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Con il termine SCIA viene indicata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ed è una dichiarazione che permette alle imprese di aprire, cessare o modificare una specifica attività commerciale, aziendale o industriale.

Grazie a questo documento, chi intraprende un’attività non dovrà più attendere (come invece accadeva in precedenza) i tempi dovuti all’esecuzione e alla verifica preliminare da parte degli enti competenti.

Infatti, come previsto dalla legge, la SCIA (o S.C.I.A.) è una certificazione che ha effetto immediato una volta che questa viene accettata.

Cosa sostituisce la SCIA?

Con la certificazione SCIA si vanno infatti a sostituire tutte le licenze, domande di iscrizioni e autorizzazioni che non erano sottoposte a valutazione discrezionali. In questo modo, per le imprese, basta presentare la SCIA, compilarla correttamente, completarla in ogni suo dettaglio e procedere all’avvio dell’attività.

La pratica, anche se la Scia sostituisce i vari percorsi burocratici previsti in precedenza, non permette certo di infrangere le regole e impostazioni che un’impresa deve rispettare al momento dell’inizio di un’impresa.

In allegato alla SCIA, bisogna produrre diverse autocertificazioni, che possano confermare innanzi tutto i requisiti morali e professionali, richiesti per lo svolgimento di una specifica attività, ma non solo.

La pratica prevede che si corredi il documento anche con le varie autorizzazioni che confermino l’attinenza dell’attività al piano urbanistico ed edilizio, il rispetto delle norme igienico sanitarie, di quelle ambientali e locali, e la conformità delle attrezzature aziendali.

Ogni campo dunque dev’essere compilato correttamente, e bisogna fornire tutte le informazioni e le descrizioni dell’attività che si sta per svolgere o aprire. In ogni caso, nel momento in cui si procede alla presentazione della SCIA, l’Amministrazione competente deve entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento, verificare tutti i requisiti dichiarati all’interno della pratica.

Se durante i controlli di verifica si notano delle discordanze con quanto dichiarato, allora l’amministrazione competente ha il potere di imporre la chiusura, sino a quando non verranno effettuate le dovute modifiche.

Nel momento in cui i controlli diano esito negativo, si potrebbe richiedere all’imprenditore anche il pagamento di una sanzione, vietare la prosecuzione dell’impresa, e avvertire il soggetto delle mendacità presenti sulla sua dichiarazione.

Quindi, anche se la SCIA ha sostituito i vari processi burocratici di controllo e compilazione dei documenti, non vuol dire che si possa sorvolare sulle norme imposte dallo stato per l’avvio e la prosecuzione di una determinata attività. Le autocertificazioni, dunque, devono essere veritiere, e fornire un quadro ben preciso e realistico della propria attività.

E’ necessario presentare la SCIA?

La Scia dev’essere presentata prima dell’inizio dell’attività ma non solo. Questa pratica serve ogni qualvolta si apporti una modifica sostanziale alla propria impresa, nel momento in cui si sospende l’attività, quando questa viene cessata, o nel caso la si riprenda e riavvii successivamente.

In tutti, questi casi, l’imprenditore deve obbligatoriamente presentare questo documento, in modo tale da dimostrare di avere sempre i requisiti oggettivi e soggettivi necessari all’impresa lavorativa.

Quando si presenta la Scia per l’apertura di un’attività, bisogna prendere in considerazione la necessità di segnalare ciò nel momento in cui l’attività è già strutturata. Non si può inviare la pratica prima di aver provvisto realmente alla fondazione di questa: bisogna dunque avere anche propri locali e attrezzature, solo dopo aver effettuato i vari lavori per l’apertura, si potrà procedere all’invio della pratica.

Chi deve presentare la SCIA?

La SCIA è un documento obbligatorio e necessario all’avvio di un’attività produttiva. Al fine di semplificare il concetto, vi citiamo alcune delle principali attività che devono sottostare a tale obbligo.

  • Attività commerciali al dettaglio: svolte in sede fissa, per corrispondenza, online come gli ecommerce, tramite servizi telematici
  • Attività ristorative e ricettive: come ristoranti, alberghi, B&B, case vacanze, agriturismi
  • Negozi di commercio all’ingrosso per prodotti alimentari, agricoli, zootecnici, chimico industriali
  • Imprese di trasporto per i prodotti alimentari
  • Industrie e stabilimenti
  • Attività artigianali di ogni genere
  • Attività che somministrano alimenti e bevande in ambito differente dalla ristorazione, come sale scommesse, sale giochi
  • Mense e attività di ristorazione collettiva
  • Parrucchieri, estetiste, tatuatori

Quando presentare la SCIA?

La Scia deve essere presentata nel momento in cui si:

  • sospende, riapre o cessa un’attività che somministra bevande e alimenti
  • modificano i requisiti professionali dei titolari
  • cambiano i locali adibiti alla vendita o allo svolgimento dell’attività
  • rinnova l’impiantistica
  • cambia l’aspetto merceologico dell’attività
  • modificano i cicli di produzione

Quando non si deve presentare la SCIA?

Vi sono delle attività commerciali, o volte alla produzione che possono evitare di presentare la SCIA, se rispettano alcune condizioni.

Secondo la legge, non è necessario presentare tale autorizzazione nel momento in cui si possiede un piccolo laboratorio artigianale che presenta al massimo 3 addetti alle prestazioni lavorative. Inoltre, questi non devono:

  • produrre i propri prodotti con macchine o impianti, o strumenti che presentino emissioni nell’atmosfera
  • avere scarichi idrici che rientrano nel tipo d’impianti produttivi
  • produrre rifiuti speciali e/o pericolosi
  • avere un impatto rumoroso sull’ambiente circostante

Ad esempio, rientrano in queste attività: il sarto, il calzolaio, l’antennista, o anche l’elettricista.

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Come e dove presentare la SCIA

Chi deve presentare la SCIA, al fine di rispettare la dematerializzazione prevista dal decreto legislativo, deve farlo attraverso una pratica diretta ed esclusivamente in modalità telematica (online) nel sito web del Comune di appartenenza.

Dunque non è possibile presentare la SCIA in altri formati, né inviare la documentazione via posta o fax, o mediante altre forme di comunicazione.

La SCIA online può essere presentata anche attraverso il portale impresainungiorno.gov.it, registrandosi al servizio è possibile:

  • accedere al portale
  • creare la pratica della Scia
  • seguire la procedura guidata
  • compilare il questionario
  • allegare i documenti richiesti
  • procedere all’invio della richiesta per la Scia

La SCIA può essere presentata anche attraverso le Associazioni di Categoria, oppure con l’ausilio di un consulente del lavoro, o di un commercialista.

Dopo l’invio della SCIA, in forma autonoma o attraverso un professionista abilitato, si dovrà attendere la conferma all’avvio dell’attività. La conferma deve avvenire entro e non oltre i 60 giorni dall’invio della pratica.